Il curatore può avvalersi del giudicato tributario favorevole del fallito
Il contribuente dichiarato fallito conserva la legittimazione a impugnare l’atto e/o a proseguire il processo tributario
Con l’ordinanza n. 12854, depositata ieri, la Corte di Cassazione enuncia il principio in virtù del quale, in caso di inerzia degli organi preposti al fallimento, il contribuente dichiarato fallito conserva la legittimazione a impugnare l’atto impositivo e/o a proseguire il processo tributario già instaurato.
L’eccezionale legittimazione del fallito, infatti, è riconosciuta in funzione dell’interesse della massa dei creditori ad avvalersi dell’esito favorevole del giudizio tributario definitivo, che consente di escludere nell’an, o quantomeno di limitare la pretesa nel quantum, ai fini dell’insinuazione al passivo del concessionario.
La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte impatta sulla possibilità del curatore di avvalersi di eventuali ...
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