In Gazzetta le disposizioni attuative sui prezzi di trasferimento
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 di ieri, 23 maggio, il DM 14 maggio 2018, recante le disposizioni attuative della disciplina sui prezzi di trasferimento prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR, come modificato dall’art. 59 comma 1 del DL 50/2017.
Il decreto individua i presupposti di applicazione della disciplina, ricollegando quello soggettivo alla presenza di “imprese associate”, ovvero l’impresa residente e le società non residenti allorché una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o se lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese; il presupposto oggettivo si sostanzia, invece, nella presenza di “operazioni controllate”, ovvero di operazioni tra imprese associate.
Nell’ambito della determinazione dei prezzi di trasferimento, si stabilisce che occorre utilizzare il metodo più appropriato in base alle circostanze del caso e, in linea con gli standard OCSE, che il metodo del confronto del prezzo è da considerarsi preferibile.
Il decreto considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato, se gli stessi sono riferibili a un numero di operazioni tra società indipendenti ognuna delle quali comparabile all’operazione effettuata tra imprese associate. Se l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’indicatore non rientri nell’intervallo di valori, l’impresa può fornire la prova contraria.
Da ultimo, si introduce un approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto e si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della documentazione (Masterfile e documentazione nazionale) idonea a salvaguardare dalle sanzioni amministrative, se consegnata dall’impresa in sede di verifica (e, a monte, ne sia segnalato il possesso in sede di dichiarazione).
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