ACCEDI
Lunedì, 9 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

L’assenza di indipendenza vanifica l’operato del sindaco

Venerdì, 25 maggio 2018

x
STAMPA

Gentile Redazione,
in questi giorni, insieme alla redazione e al deposito dei bilanci delle imprese clienti, siamo alle prese con le nomine degli organi di controllo societari e – specie per un giovane – è come il gioco dello strappo dei petali della margherita: accettare, non accettare, accettare, non accettare... 

Oltre alla competenza, “patrimonio” costruito dopo anni di studio e collaborazione “dietro le quinte” ed esperienza, per la quale occorre “scendere in campo” direttamente, c’è un tema molto delicato su cui vale la pena riflettere: l’indipendenza.

Infatti, ben prima di accettare un incarico, dobbiamo chiederci: siamo consulenti abituali od occasionali del cliente? Siamo colleghi di studio del consulente abituale del cliente? E che tipo di prestazioni di consulenza vengono date al cliente: dichiarativi e adempimenti fiscali? Altro?

Subito dopo, in questa “autovalutazione”, dobbiamo cimentarci nella compilazione di uno stress test sui nostri compensi, come suggerito dai “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, pubblicati nel 2015 dal nostro Consiglio nazionale, al fine di valutare la nostra dipendenza finanziaria dalla società oggetto di controllo.

Per arricchire ulteriormente la nostra riflessione in materia e combattere l’accattivante superficialità di giudizio, segnaliamo il recente contributo dell’avv. Andrea Caprara sulla rivista LAmbaradan di marzo 2018, nel quale l’autore “legge” il requisito dell’indipendenza sotto due differenti prospettive: quella della Cassazione nella sentenza n. 7902/2013 e quella della dottrina.

Siamo dunque indipendenti? A ciascuno di noi l’onere di fare un’autovalutazione sia per rispettare il dettato di cui all’art. 2339 c.c., sia per capire se un domani vi sarà spazio per una eventuale “assunzione d’iniziative non gradite agli amministratori o al capitale di comando” (Cass. n. 7902/2013) o, più semplicemente, non gradite al nostro collega di studio.

Dietro l’angolo, nel caso di riscontro a posteriori dell’assenza di indipendenza, due conseguenze importanti: il mancato diritto al compenso e la responsabilità per danni eventualmente cagionati. Se vogliamo, è un po’ come quando eravamo dietro ai banchi di scuola e dovevamo scrivere un tema: se andavi fuori tema, la maestra o il maestro non correggevano nemmeno. Si fermava e ci dava il cattivo voto.
Se manca l’indipendenza, l’operato del sindaco – buono o cattivo che sia – è vanificato... 


Andrea Cecchetto
Commissione Formazione UGDCEC Vicenza

TORNA SU