Assegno del Fondo di solidarietà agli ormeggiatori previa comunicazione
Vanno indicate le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile nonché il numero dei lavoratori interessati
Con la circ. n. 74, pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato la disciplina del “Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani”, istituito dal DM 95440/2016 su previsione dell’accordo nazionale stipulato tra l’organizzazione di rappresentanza ANGOPI e i sindacati FILT CGIL, FIT CISL e UILtrasporti.
Tale Fondo, allineandosi alle previsioni generali ex art. 26 del DLgs. 148/2015, ha il compito di assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro che si concretizza nell’erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste ...
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