La transazione implica la rilevazione di costi e ricavi
L’accordo transattivo produce effetti giuridici anche se è risolvibile per inadempimento
Per individuare l’esercizio in cui i componenti di reddito derivanti da un accordo transattivo devono essere rilevati contabilmente, occorre analizzare la relativa disciplina civilistica per identificare il momento in cui sorgono, dal punto di vista giuridico, i relativi diritti e obblighi.
L’art. 1965 c.c. stabilisce, al comma 1, che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Come evidenziato in dottrina, la transazione ha carattere dispositivo o costitutivo, in quanto è potenzialmente idonea a modificare la situazione giuridica cui si riferisce.
Ai sensi dell’art. 1976 c.c., “la risoluzione della transazione per inadempimento
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