Dubbi sul nuovo ROL per la deducibilità degli interessi passivi
Assonime critica le disposizioni sul calcolo a seguito dell’abrogazione della possibilità di includervi i dividendi percepiti da società controllate estere
Con riferimento ai soggetti IRES che svolgono attività industriale o commerciale, l’art. 96 comma 1 del TUIR dispone che l’ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
In caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, è possibile portare l’eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo ad uno dei soggetti partecipanti al consolidato a riduzione del reddito complessivo di gruppo nel limite in cui gli altri soggetti partecipanti presentino un elevato ROL, non sfruttato interamente per la deduzione degli interessi.
In origine, l’art. 96 comma 8 del TUIR permetteva alle holding italiane di includere ...
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