Noleggio con conducente esente se assimilabile al «taxi acqueo»
Eccezione all’imponibilità solo se nel Comune non esiste la possibilità di effettuare il trasporto su strada
Il “taxi acqueo” è a tutti gli effetti un “veicolo da piazza” e il noleggio con conducente è assimilabile al servizio taxi nel caso in cui, nel Comune di riferimento, non sia possibile effettuare il trasporto su strada, ma esclusivamente quello marittimo, lacuale o fluviale.
Conseguentemente nel primo e nel secondo caso le prestazioni di trasporto urbano di persone potranno essere considerate esenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 14 del DPR 633/72.
Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni contenute nella risoluzione n. 50, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Le questioni sono state sollevate da una società che svolge attività di trasporto di passeggeri mediante l’utilizzo di natanti, per i quali il Comune in cui tale attività viene esercitata ...
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