Per l’accessorietà IVA si guarda allo scopo del contratto
Natura accessoria dei servizi amministrativi e tecnici resi dall’intermediario alla vendita se sono il mezzo per fruire meglio dei prodotti commercializzati
Con la sentenza n. 17836 di ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla nozione di “accessorietà” ai fini dell’IVA, affermando che, nell’ambito di un contratto di intermediazione in cui la società intermediaria, a fronte di un corrispettivo unico, assume l’incarico di curare la promozione e la vendita dei prodotti della committente, nonché di fornire ulteriori servizi, amministrativi e tecnici, anch’essi finalizzati all’attività di commercializzazione, le prestazioni rese vanno qualificate come un’unica operazione economica.
Ne consegue che sia i servizi di intermediazione, sia quelli qualificati come accessori, sono soggetti al medesimo regime IVA.
Nel caso esaminato, i servizi erano resi da una società italiana la quale, unitamente ...
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