Niente particolare tenuità con omessi versamenti per più annualità
Secondo la Cassazione, anche per importi di poco superiori alla soglia, tale circostanza evidenzierebbe la non occasionalità delle condotte
L’art. 131-bis c.p. prevede una causa di non punibilità in relazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Nel novero degli illeciti per i quali si può applicare questo beneficio rientrano anche diversi reati tributari e in particolare i reati di omesso versamento delle ritenute d’acconto e degli acconti IVA di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000 nonché il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti ex art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983.
Sulla possibilità di applicare il citato art. 131-bis, la Suprema ...
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