L’avviso bonario interrompe la prescrizione per il rimborso IVA
Deve però essere attestata l’esistenza del credito senza condizioni di alcun genere
Con la sentenza n. 698/6/18 dello scorso 10 aprile, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha riconosciuto l’effetto interruttivo della prescrizione, ai fini dell’azione di rimborso contro il diniego tacito, della comunicazione bonaria emessa e notificata dalle Entrate, sebbene a certe condizioni.
L’art. 21 del DLgs. 546/92 stabilisce che il ricorso contro il silenzio tacito opposto a fronte della domanda di rimborso del contribuente può essere notificato entro l’ordinario termine di prescrizione, che, per l’IVA e le imposte sui redditi, è quello decennale.
Si tratta dell’unico caso in cui il ricorso contro l’atto impositivo (tale sarebbe, secondo un’opinione, il silenzio rigetto) può essere presentato entro un termine prescrizionale ...
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