Il lieve inadempimento non salva la dilazione dell’avviso bonario
La rigida interpretazione della Cassazione non lascia spazio per l’interpretazione retroattiva dell’art. 15-ter del DPR 602/73
In base a quanto stabilito dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97, in caso di rateazione delle somme da definizione dell’avviso bonario, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta necessariamente la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
A nulla rileva il lieve ritardo nel pagamento sanato mediante ravvedimento operoso, posto che l’art. 15-ter del DPR 602/73 non può essere oggetto di interpretazione retroattiva.
Sono questi, in sostanza, i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione lo
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