ACCEDI
Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

La gestione delle società in house deve restare agli amministratori

Illegittima la clausola che limita il ruolo dell’organo gestorio alla sola amministrazione ordinaria

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 15 agosto 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

La modifica allo statuto di una spa in house che limiti i poteri dell’organo amministrativo alla sola amministrazione ordinaria si pone in contrasto con l’art. 2380-bis c.c., eccedendo illegittimamente i limiti derogativi di cui all’art. 16 del DLgs. 175/2016 (c.d. TUSP).
A stabilirlo è il Tribunale di Roma nel provvedimento del 2 luglio scorso.

Ai sensi del primo comma dell’art. 16 del DLgs. 175/2016, le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo – ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. c) del DLgs. 175/2016, la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso un’influenza determinante ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU