La gestione delle società in house deve restare agli amministratori
Illegittima la clausola che limita il ruolo dell’organo gestorio alla sola amministrazione ordinaria
La modifica allo statuto di una spa in house che limiti i poteri dell’organo amministrativo alla sola amministrazione ordinaria si pone in contrasto con l’art. 2380-bis c.c., eccedendo illegittimamente i limiti derogativi di cui all’art. 16 del DLgs. 175/2016 (c.d. TUSP).
A stabilirlo è il Tribunale di Roma nel provvedimento del 2 luglio scorso.
Ai sensi del primo comma dell’art. 16 del DLgs. 175/2016, le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo – ovvero, ex art. 1 comma 1 lett. c) del DLgs. 175/2016, la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso un’influenza determinante ...
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