Liquidatore responsabile se la società è cancellata prima dell’accertamento
Secondo la Regionale Toscana, la definitività del debito non è necessaria per l’art. 36 del DPR 602/73
Affinché il liquidatore sia chiamato a rispondere dei debiti tributari della società ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73, non occorre che gli stessi siano definitivi. Conseguentemente, egli è legittimamente destinatario dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che, nel frattempo, si è estinta, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.
Inoltre, la modifica del DLgs. 175/2014, che, innovando l’art. 19 del DLgs. 46/99, ha esteso la responsabilità ex art. 36 a tutte le imposte (non essendo, quindi, più circoscritta alle imposte sui redditi), non è retroattiva.
Queste sono le interessanti considerazioni a cui è giunta la Commissione tributaria regionale di Firenze con la sentenza n. 510/1/18 depositata il 13 marzo 2018.
I giudici di merito sottolineano ...
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