Nella transazione fiscale ampia attività dell’attestatore
Il professionista indipendente del concordato preventivo deve esprimersi anche sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria
L’art. 182-ter del RD 267/42 (L. fall.) stabilisce che, con il piano di concordato preventivo o durante le trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore fallibile (art. 1 L. fall.) in stato di crisi – esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti per tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e relativi accessori, nonché per contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.
A tale fine, è necessaria, tuttavia, la sussistenza della condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160, comma 2 L. fall. per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato nell’ambito del
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41