ACCEDI
Lunedì, 9 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con i criteri di quello collettivo

Pur trattandosi di regimi diversi, in caso di riduzione di personale con mansioni fungibili si applicano i criteri ex art. 5 della L. 223/1991

/ Viviana CHERCHI

Lunedì, 20 agosto 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza n. 19732/2018, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo affrontando la questione dei criteri di scelta e della tutela applicabile (ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) in caso di soppressione di posizioni lavorative relative a mansioni omogenee e fungibili.

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei casi – come quello affrontato nella sentenza in commento – in cui il licenziamento sia motivato dall’esigenza di riduzione di personale che risulti omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

In questi casi, la Cassazione ritiene che ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU