Licenziamento per giustificato motivo oggettivo con i criteri di quello collettivo
Pur trattandosi di regimi diversi, in caso di riduzione di personale con mansioni fungibili si applicano i criteri ex art. 5 della L. 223/1991
Con la sentenza n. 19732/2018, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo affrontando la questione dei criteri di scelta e della tutela applicabile (ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) in caso di soppressione di posizioni lavorative relative a mansioni omogenee e fungibili.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei casi – come quello affrontato nella sentenza in commento – in cui il licenziamento sia motivato dall’esigenza di riduzione di personale che risulti omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
In questi casi, la Cassazione ritiene che ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41