Voluntary disclosure valida anche senza relazione di accompagnamento
Secondo la Provinciale di Reggio Emilia, si può beneficiare della procedura anche se la documentazione viene prodotta oltre il termine per l’adesione
Per aderire alla prima procedura di voluntary disclosure disciplinata dalla L. 186/2014, era necessario provvedere all’invio telematico della prima istanza (compilando l’apposito modello) entro il 30 novembre 2015.
In base a quanto previsto dalle norme all’epoca vigenti, era poi consentito:
- inviare la relazione di accompagnamento all’istanza e la relativa documentazione non oltre il 30 dicembre 2015;
- entro la medesima data, integrare l’istanza.
All’interno della relazione di accompagnamento dovevano essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Contestualmente, occorreva fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
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