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Voluntary disclosure valida anche senza relazione di accompagnamento

Secondo la Provinciale di Reggio Emilia, si può beneficiare della procedura anche se la documentazione viene prodotta oltre il termine per l’adesione

/ Salvatore SANNA

Venerdì, 24 agosto 2018

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Per aderire alla prima procedura di voluntary disclosure disciplinata dalla L. 186/2014, era necessario provvedere all’invio telematico della prima istanza (compilando l’apposito modello) entro il 30 novembre 2015.
In base a quanto previsto dalle norme all’epoca vigenti, era poi consentito:
- inviare la relazione di accompagnamento all’istanza e la relativa documentazione non oltre il 30 dicembre 2015;
- entro la medesima data, integrare l’istanza.

All’interno della relazione di accompagnamento dovevano essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Contestualmente, occorreva fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione

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