La liceità penale del cash pooling passa per una duplice condizione
Per la Cassazione la gestione della tesoreria unica all’interno di un gruppo di imprese non presenta sempre e comunque profilo di rilievo penale
Il contratto di cash pooling consiste nell’accentrare in capo a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire la tesoreria aziendale in riferimento ai rapporti fra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito.
La ragione del ricorso a tale negozio giuridico – atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c. – è da rinvenire nella finalità di evitare squilibri finanziari per le singole società, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del gruppo medesimo.
In sostanza, a seguito della stipula del contratto di cash pooling si fa luogo alla creazione di un conto corrente unico e accentrato, sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata, così da rendere
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