Negata l’insinuazione al passivo del professionista attestatore negligente
L’ammissione al concordato non implica il riconoscimento del credito, contestabile anche in sede fallimentare
Con sentenza n. 22785 depositata ieri, la Corte di Cassazione affronta una peculiare questione in tema di opposizione allo stato passivo, stabilendo che l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non costituisce un accertamento giudiziale definitivo ex art. 2909 c.c., né rappresenta una condizione sufficiente per l’insinuazione al passivo del credito del professionista attestatore. Nell’ipotesi in cui il concordato non abbia avuto esito positivo, l’esattezza dell’adempimento dell’attestatore può essere contestata, ex post, anche in sede fallimentare.
Nel caso di specie, una società veniva inizialmente ammessa al concordato preventivo, tuttavia, a seguito della relazione negativa del commissario giudiziale ex art. 172 del RD 267/42 e ...
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