STP con maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote
Il Tribunale di Treviso ha dato ragione al CNDCEC: il requisito vale sia nel numero dei soci che nella partecipazione al capitale sociale
Il CNDCEC, allo stato attuale, non può accogliere le domande d’iscrizione nella sezione speciale dell’albo formulate da società tra professionisti che non presentano la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote. Questa è la conclusione a cui è giunto il Consiglio nazionale nell’Informativa n. 85 di ieri, riportando una recente ordinanza del Tribunale di Treviso che si è pronunciata in questo senso.
Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 10 comma 4 lett. b) della L. 183/2011, nelle STP il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il CNDCEC sottolinea di essersi espresso più ...
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