Anche nel concordato non si sfugge alla bancarotta
La Cassazione sottolinea come siano applicabili anche le circostanze aggravanti
Ai sensi dell’art. 236 comma 2 n. 1 del RD 267/1942, nel caso di concordato preventivo si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 223 e 224 – in tema di bancarotta impropria fraudolenta e semplice – agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società.
Al riguardo, la Cassazione, nella sentenza n. 50489, depositata ieri, sottolinea, in primo luogo, come, a seguito dei recenti interventi di riforma della materia fallimentare, il presupposto di accesso alla procedura di concordato preventivo non sia più lo stato di insolvenza, ma la crisi dell’impresa; crisi che, da un lato, può comprendere anche l’insolvenza (cfr. l’art. 160 comma 3 del RD 267/1942), ma, dall’altro, non coincide in via esclusiva con lo stesso. Con la riforma,
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