Nessun automatismo per l’appello contro le misure interdittive «231»
Per le Sezioni Unite la revoca di tali misure non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione
L’appello avverso una misura interdittiva ordinata nei confronti di una persona giuridica, che nel frattempo sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie previste dall’art. 17 del DLgs. 231/2001, non può essere dichiarato “automaticamente” inammissibile poiché ciò implica valutazioni di ordine discrezionale da parte del giudice.
Tale principio viene affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 51515 depositata ieri.
Da ciò discende anche l’affermazione per cui la revoca di tali misure interdittive non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Per chiarire meglio la portata di questa decisione di natura prevalentemente procedurale, va ricordato che in materia di responsabilità delle società e degli ...
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