Traditi elettori e contratto di Governo senza la definizione degli avvisi bonari
Gentile Direttore,
gli emendamenti approvati in Senato al DL 119/2018 – che dopo il via libera di ieri dall’Aula passa ora alla Camera – pur intervenendo sulla “pace fiscale”, non hanno introdotto la possibilità di definire i c.d. avvisi bonari ex art. 36-bis del DPR 600/73.
Più volte sulla stampa specializzata e non è stata evidenziata questa “anomalia” e più volte è stata affermata la volontà del Governo di intervenire in tal senso, fino allo scorso lunedì 19 novembre, giorno in cui fu evidenziato che tale misura avrebbe comportato minori entrate per circa 3 miliardi di euro, ragion per cui non poteva essere inserita.
Stupisce tale decisione in quanto contraria al contratto di governo che, al punto 11, prevede quanto segue:
“È opportuno instaurare una «pace fiscale» con i contribuenti per rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica. Esclusa ogni finalità condonistica, la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed il primo passo verso una «riscossione amica» dei contribuenti”.
Il contribuente che ha regolarmente e tempestivamente presentato le proprie dichiarazioni fiscali facendo emergere dalle medesime un debito d’imposta che non era in grado di pagare stanti le “situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica” si è autodenunciato al Fisco dicendogli quali importi doveva riscuotere nei suoi confronti per mezzo dell’automatismo dell’art. 36-bis, che sfocia dapprima nella emissione dell’avviso bonario (non rottamabile) e successivamente – in caso di mancato pagamento – nella emissione della cartella di pagamento (rottamabile).
Dall’esame delle nove sanatorie introdotte dal DL 119/2018 e dagli emendamenti approvati, l’unica situazione priva di sanatoria è proprio quella rappresentata dai predetti contribuenti che, più degli altri, meriterebbero l’abbattimento delle sanzioni. È incredibile che soggetti nei cui confronti sono stati accertati maggiori imponibili possano definire la propria posizione senza il pagamento delle sanzioni e degli interessi mentre il contribuente corretto rimane escluso dalla sanatoria e deve pagare non solo le imposte dichiarate (ci mancherebbe altro!) ma anche, nella migliore delle ipotesi, le sanzioni ridotte del 10% oltre agli interessi.
Mi auguro vivamente che nel prossimo passaggio parlamentare si rimedi a questa “svista” e vengano inserite due modifiche importanti:
- la possibilità di rottamare gli avvisi bonari al pari delle iscrizioni a ruolo;
- la possibilità di definire le “liti da riscossione” originate dai predetti avvisi bonari.
Guido Berardo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
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