Esclusa l’esenzione IVA per gli operatori socio sanitari
Gli OSS non sono assimilabili ai soggetti che esercitano professioni sanitarie
Le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari (OSS) sono imponibili IVA, non integrando il requisito soggettivo per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 18 del DPR 633/72. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 90 pubblicata ieri.
L’art. 10 n. 18 citato subordina l’applicazione del regime di esenzione IVA al ricorrere di requisiti sia oggettivi che soggettivi. Sotto il primo profilo, l’esenzione si applica alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura o riabilitazione, rese alla persona.
Sotto il secondo profilo, è necessario che tali prestazioni siano rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie
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