Contributo unificato per cause di modico valore anche in appello
L’esenzione dal registro non è limitata alle sentenze del giudice di pace
L’esenzione dall’imposta di registro per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro opera anche per le sentenze emesse dal Tribunale in sede di appello contro i provvedimenti del giudice di pace.
Con l’ordinanza n. 31278, depositata ieri, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del perimetro applicativo dell’art. 46 della L. 374/91, istitutiva del giudice di pace.
La disposizione prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi siano soggetti solo al pagamento del contributo unificato, e non all’imposta di registro.
La collocazione della norma nella legge istitutiva del giudice di pace ha insinuato ...
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