ACCEDI
Lunedì, 16 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Costo degli esoneri legati alla CIGS per cessazione da quantificare nell’accordo

Il Ministero del Lavoro esamina l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket sui licenziamenti

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 12 dicembre 2018

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 43-bis del DL 109/2018 (c.d. decreto Genova), inserito in sede di conversione in legge, prevede per il biennio 2020-2021 che le aziende sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di CIGS nel medesimo biennio, possano richiedere l’esonero – previa autorizzazione dell’INPS e nel limite complessivo di spesa pari a 16 milioni di euro su base annua – dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012 (c.d. ticket sui licenziamenti).

In merito a tali misure agevolative è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU