Dubbia la competenza sulla sospensione delle delibere assembleari
È incerto se l’attribuzione sia esclusiva o concorrente con quella del giudice
È discusso se il giudice ordinario sia competente a provvedere sull’istanza di sospensione cautelare di una delibera assembleare impugnata nel caso in cui i soci abbiano devoluto ad arbitri le controversie riguardanti la validità di tali delibere.
Il dibattito verte sull’interpretazione dell’art. 35 comma 5 del DLgs. 5/2003, secondo cui la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669-quinquies c.p.c., “ma” se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete “sempre” il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia
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