Credito d’imposta per APE volontario rimborsabile ai pensionati all’estero
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS recupererà il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare all’Erario
Con la risoluzione n. 88/2018 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento operativo a favore dell’INPS, relativo alla gestione del credito di imposta previsto per coloro che accedono all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, noto anche come “APE volontario”, introdotto dall’art. 1, comma 166 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
L’APE volontario, si ricorda, è stato istituito in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 e consiste in un prestito corrisposto in quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla
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