L’alta specializzazione può escludere dal licenziamento collettivo
Secondo la Cassazione in alcune peculiarità aziendali e contesti produttivi la specializzazione è un criterio non discrezionale e sufficiente
Nel licenziamento collettivo, secondo il comma 1 dell’art. 5 della L. 223/91, l’individuazione dei criteri con cui devono essere scelti i lavoratori da licenziare, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda, è demandata all’accordo collettivo con cui si può chiudere la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 4 della stessa legge. Solo se manca l’accordo o se questo non definisce i criteri devono essere applicati quelli previsti dalla legge, che fanno riferimento ai carichi di famiglia, all’anzianità, nonché alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Non capita di frequente che le organizzazioni sindacali si assumano la responsabilità di stabilire criteri di scelta alternativi a quelli di legge, a meno che non si
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