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NOTIZIE IN BREVE

Possibile il sisma bonus per l’immobile ricostruito in un’altra area

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 dicembre 2018

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 131 pubblicata il 27 dicembre 2018, è tornata ad occuparsi del c.d. “sisma bonus”, ossia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR (e successive integrazioni ad opera dell’art. 16 del DL n. 63/2013) relativa agli interventi volti all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Nello specifico, è stato chiesto se la detrazione spetta per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime (l’edificio distrutto dal sisma, in sostanza, verrebbe ricostruito in un’altra area).

L’Agenzia ha precisato che, per poter beneficiare della detrazione fiscale, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, dal titolo amministrativo che autorizza l’esecuzione dei lavori si deve poter evincere che si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia dal quale risulta invariata la volumetria. Solo in questo caso l’intervento è inquadrabile come fedele ricostruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001 che consente di fruire della detrazione fiscale di cui all’art. 16-bis del TUIR.

In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, infatti, la nozione di sagoma edilizia è stata eliminata dal legislatore (eccetto che per gli immobili vincolati) ed è la sagoma a essere strettamente legata anche all’area di sedime del fabbricato. Ciò considerato, l’Agenzia ha ritenuto che la detrazione (“sisma bonus”) spetti anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia, consistente nella demolizione e ricostruzione, comporti lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7 e risposta all’interrogazione parlamentare 22 gennaio 2014 n. 5-01866).

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