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Regime degli impatriati solo se fiscalmente residenti all’estero nei due anni prima del rientro

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 dicembre 2018

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Con le risposte ad interpello n. 133 e 136 pubblicate ieri, 27 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ribadisce le condizioni per la fruizione del regime degli impatriati ex art. 16 comma 2 del DLgs. 147/2015, con particolare riferimento al periodo minimo di residenza fiscale all’estero prima del rientro.

L’Agenzia ribadisce, in entrambe le risposte, quanto affermato nella risoluzione n. 51/2018: considerato che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.

Con riferimento all’interpello n. 133, l’istante è residente in Belgio da dieci anni e inizierà a svolgere un’attività professionale dipendente in Italia dal 2018. Sulla base dei dati desunti dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) risulta che il soggetto è iscritto all’AIRE dal 2016, per cui deve ritenersi verificato il presupposto di cui al comma 2 dell’art. 16, ossia quello di non essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione (ossia, gli anni di imposta 2017 e 2018).

Con riferimento all’interpello n. 136, una cittadina italiana dichiara di essere in possesso di un titolo di laurea, di essere iscritta all’AIRE dal luglio 2016 e di avere svolto attività di lavoro dipendente all’estero per un periodo superiore a 24 mesi. Pertanto, nel presupposto che nei due anni d’imposta precedenti il rientro in Italia non risulti fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, secondo l’Agenzia sarebbero soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 16 comma 2 del DLgs. 147/2015, per cui la contribuente può essere ammessa a beneficiare dell’agevolazione in argomento dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.

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