In Gazzetta dell’Ue la direttiva sull’applicazione temporanea del reverse charge oltre 17.500 euro
È stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la direttiva 2018/2057 del Consiglio del 20 dicembre 2018, che consentirà agli Stati membri che ne faranno richiesta di essere autorizzati in via temporanea, fino al 30 giugno 2022, a introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile (reverse charge).
Tale applicazione sarà limitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi – business to business – non transfrontaliere di importo superiore a 17.500 euro (da intendersi per operazione).
Si tratta di una misura di contenimento dei fenomeni di frode IVA che erodono le risorse erariali degli Stati membri e della Ue.
Particolarmente numerose e rigorose le condizioni da soddisfare perché uno Stato membro si veda concessa l’autorizzazione a introdurre la misura in parola. Tali condizioni riguardano, tra l’altro, la misura del VAT gap (divario IVA), l’inadeguatezza di altre misure volte al contenimento dell’evasione IVA, l’imposizione di obblighi “adeguati ed efficaci” di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e in particolare per quelli che sono tenuti all’applicazione del reverse charge, l’inesistenza di un considerevole impatto negativo sul mercato interno.
La direttiva entrerà in vigore il 16 gennaio 2019.
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