Nell’accertamento sintetico è sufficiente la prova della sussistenza del mutuo
Con ordinanza n. 149, depositata ieri, la Corte di Cassazione stabilisce che, in tema di accertamento sintetico del reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, è sufficiente per il contribuente fornire la prova che siffatta spesa sia giustificata dalla sussistenza di un mutuo, senza la necessità di dovere dimostrare le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che lo supportano.
Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte rammenta che l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione (in tal senso, Cass. 18 aprile 2014 n. 8995)
Per la Suprema Corte, l’art. 38 del DPR 600/73, pur non prevedendo esplicitamente la prova che i redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
La finalità si ravvisa nell’esigenza di ancorare i redditi a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale), escludendo che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (in tal senso, Cass. 23 marzo 2018 n. 7389 e Cass. 20 gennaio 2017 n. 1510).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, pertanto, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva (in tal senso, Cass. 24 febbraio 2017 n. 4797).
Nel caso di specie, invece, non è stata ritenuta sufficiente, in quanto troppo generica, la prova fornita dal contribuente in ordine alle spese per il mantenimento dell’appartamento.
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