Codatorialità nei gruppi in presenza dell’uso promiscuo dei dipendenti
Per la Cassazione il rapporto di lavoro è imputabile al gruppo societario se le diverse società «condividono» la forza lavoro
Nella pronuncia n. 267, depositata ieri, la Suprema Corte affronta la questione dell’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in presenza di una pluralità di imprese facenti parte di un medesimo gruppo societario.
Con il termine codatorialità si intende l’imputazione di un rapporto di lavoro a più soggetti, formalmente autonomi quali imprenditori che, per collegamenti societari o per integrazione contrattuale, possono essere considerati codatori e quindi rispondere congiuntamente delle obbligazioni relative al contratto di lavoro.
Nell’ambito di un gruppo societario, si può parlare di codatorialità quando più imprese operano, almeno di fatto, come un “gruppo” per il raggiungimento di interessi, coordinati e prevalenti, che trascendono quelli delle singole
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