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Istanza di cancellazione dal Registro Imprese iscritta anche se non c’è l’indirizzo PEC

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 gennaio 2019

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Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3712/C pubblicata ieri, è tornato sul tema dell’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese societarie che non hanno comunicato l’indirizzo PEC.

In particolare, il MISE ribadisce la validità dell’interpretazione della precedente circolare n. 3664/C del 2013, nella quale si specificava che la sanzione per mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, consistente nella sospensione temporanea della richiesta di iscrizione nel Registro Imprese, non fosse applicabile nel caso di presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal Registro.

Le conclusioni tratte per l’impresa individuale valgono anche, precisa ora il MISE, per le società che presentano istanza di cancellazione senza aver comunicato l’indirizzo PEC. Il MISE ritiene, infatti, che il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l’applicazione della sanzione. Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese.

Nonostante l’avvenuta violazione dell’obbligo di legge inerente la comunicazione della PEC, può ritenersi prevalente, soprattutto in funzione dell’affidamento dei terzi, l’interesse a che il Registro delle imprese dia atto della reale situazione nella quale versa l’impresa.

Dunque, anche per motivi di omogeneità, il MISE ritiene sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo PEC.

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