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IMPRESA

Sui finanziamenti soci discipline da coordinare

Il Tribunale di Livorno ritiene che l’art. 2467 c.c. e l’art. 65 del RD 267/1942 realizzino una disciplina «armonica» contro i rimborsi patologici

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 28 gennaio 2019

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Il Tribunale di Livorno, nella sentenza n. 1191/2018, ha stabilito che, per non tradire la ratio della riforma del diritto societario, occorre coordinare adeguatamente la disciplina stabilita dall’art. 2467 c.c., in materia di finanziamenti dei soci, e quella prevista dall’art. 65 del RD 267/1942, in relazione ai pagamenti da parte del fallito di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, realizzando un armonico quadro di tutela per disciplinare i casi di rimborsi patologici dei finanziamenti dei soci.

L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,

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