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FISCO

La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA

La C.T. Reg. Milano ha nuovamente affermato che l’omesso invio non compromette la spettanza del bonus per la riqualificazione energetica

/ Arianna ZENI

Martedì, 5 febbraio 2019

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Una recente sentenza della C.T. Reg. della Lombardia offre lo spunto per tornare sulla comunicazione all’ENEA, che deve essere trasmessa in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici per i quali si intende fruire della detrazione fiscale di cui ai commi 344 e ss dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive integrazioni.
L’adempimento è previsto dall’art. 4 comma 1-bis del DM 19 febbraio 2007, che dà attuazione alle disposizioni contenute nei commi da 344 a 350 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che è espressamente previsto dal comma 349 della norma di fonte primaria.
Il menzionato art. 4 sancisce che entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi dell’agevolazione deve trasmettere telematicamente ...

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