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ECONOMIA & SOCIETÀ

Senza assicurazione negli immobili da costruire nullità relativa dell’atto

Il DLgs. che reca il Codice della crisi d’impresa modifica il DLgs. 122/2005 e introduce nuove garanzie per gli acquirenti

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 5 febbraio 2019

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Il DLgs. contenente il nuovo Codice della Crisi d’impresa presenta alcune importanti novità anche per la disciplina degli acquisti di immobili da costruire.

Gli artt. da 384 a 387 del DLgs. intervengono, in particolare, sugli artt. 3, 4, 5 e 6 del DLgs. 122/2005, norma che prevedere speciali garanzie per i contratti di trasferimento di immobili da costruire conclusi tra acquirenti persone fisiche e costruttori. In questo tipo di operazioni, infatti, l’acquirente è esposto al rischio del fallimento o della crisi (i cui presupposti sono indicati all’art. 3 comma 2 del DLgs. 122/2005) dell’impresa edile che si è impegnata a costruire l’immobile.

Per bilanciare questa asimmetria, il decreto del 2005 prevede, tra le altre tutele, l’obbligo del costruttore di consegnare ...

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