Senza assicurazione negli immobili da costruire nullità relativa dell’atto
Il DLgs. che reca il Codice della crisi d’impresa modifica il DLgs. 122/2005 e introduce nuove garanzie per gli acquirenti
Il DLgs. contenente il nuovo Codice della Crisi d’impresa presenta alcune importanti novità anche per la disciplina degli acquisti di immobili da costruire.
Gli artt. da 384 a 387 del DLgs. intervengono, in particolare, sugli artt. 3, 4, 5 e 6 del DLgs. 122/2005, norma che prevedere speciali garanzie per i contratti di trasferimento di immobili da costruire conclusi tra acquirenti persone fisiche e costruttori. In questo tipo di operazioni, infatti, l’acquirente è esposto al rischio del fallimento o della crisi (i cui presupposti sono indicati all’art. 3 comma 2 del DLgs. 122/2005) dell’impresa edile che si è impegnata a costruire l’immobile.
Per bilanciare questa asimmetria, il decreto del 2005 prevede, tra le altre tutele, l’obbligo del costruttore di consegnare ...
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