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Per il personale delle autostrade adeguate le retribuzioni all’inflazione programmata 2019

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 gennaio 2019

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Con circolare interna n. 2/2019, datata 15 gennaio, l’Associazione delle società concessionarie di autostrade private (ACAP) ha reso noti gli importi da corrispondere mensilmente a titolo di ERT (elemento retributivo temporaneo) con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio 2019 al personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Di seguito la misura di tali importi a far data dal 1° gennaio 2019: Liv. A: 12,71 euro; Liv. A1: 11,57 euro; Liv. B: 10,44 euro; Liv. B1: 9,71 euro; Liv. C: 8,77 euro; Liv. C1: 8,18 euro; Liv. D: 6,60 euro; e a seguire il loro adeguamento con decorrenza 1° luglio prossimo: Liv. A: 25,42 euro; Liv. A1: 23,14 euro; Liv. B: 20,89 euro; Liv. B1: 19,43 euro; Liv. C: 17,54 euro; Liv. C1: 16,36 euro; Liv. D: 13,21 euro.

Ricordiamo che tali importi non costituiscono l’oggetto di una nuova intesa tra le parti stipulanti il CCNL di settore (oltre ad ACAP, Federreti in rappresentanza delle imprese, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UilTrasporti, SLA-CISAL e UglTrasporti come organizzazioni sindacali dei lavoratori), bensì derivano dall’applicazione di un meccanismo di adeguamento retributivo già previsto dall’art. 46 lett. A) comma 3 della disciplina contrattuale vigente.

Tale disposizione prevede che alla scadenza del CCNL vigente (intervenuta lo scorso 31 dicembre), purché in presenza di una piattaforma contrattuale per il rinnovo e del rispetto dei tempi e delle procedure espressamente previsti, venga corrisposto ai lavoratori un ERT pari per i primi 6 mesi al 30%, e successivamente elevato al 50%, dell’inflazione programmata relativa all’anno di riferimento applicata alla somma di minimo tabellare e indennità di contingenza. La comunicazione ISTAT del 30 maggio 2018, nel definire all’1,4% l’indice IPCA per l’anno in corso, ha rappresentato il riferimento per il calcolo degli importi sopra indicati.

Si ricorda che tale elemento retributivo temporaneo non rientra nella base di computo utile ai fini della determinazione del TFR, né determina effetti retributivi sugli istituti contrattuali e di legge.

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