Per la sussistenza del fatto nel licenziamento conta l’antigiuridicità
Per la Corte d’Appello di Torino l’insussistenza comprende anche l’ipotesi del fatto materialmente sussistente ma senza illiceità o rilevanza giuridica
La pronuncia della Corte d’Appello di Torino n. 15/2019 concerne, tra gli altri, il delicato profilo del rapporto tra fatto contestato all’origine di un licenziamento disciplinare e sua antigiuridicità.
Il tema ha acquisito estrema rilevanza successivamente alla modifica introdotta all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori dalla L. 92/2012, là dove ora afferma, al comma 4, che il giudice può annullare il licenziamento e disporre la reintegrazione nel posto di lavoro “nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
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