Emittente responsabile per informazioni fuorvianti in caso di OPV
In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente, al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde, verso chi ha sottoscritto le azioni, del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato l’investimento del sottoscrittore (cfr. Cass. n. 14056/2010).
Nel ribadire il principio di diritto appena riportato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2654 depositata ieri, precisa che:
- al fine di determinare il danno subito dall’acquirente rileva la differenza tra il prezzo effettivo d’acquisto e il minor prezzo cui l’acquirente avrebbe acquistato i titoli in presenza di un corretto prospetto informativo;
- l’accertamento del danno non presuppone la determinazione del prezzo che l’acquirente sarebbe stato disposto a pagare per le azioni qualora avesse potuto disporre di un prospetto informativo rappresentativo della reale situazione della società.
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