Per il pro rata della fiduciaria si guarda all’attività effettivamente svolta
Le operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria per conto del fiduciante concorrono alla determinazione del pro rata di detrazione della fiduciaria soltanto se rientrano nell’attività da questa effettivamente svolta, non avendo rilievo, invece, l’attività individuata come oggetto sociale nell’atto costitutivo.
La Corte di Cassazione ha confermato tale principio nella sentenza n. 2902/2019, pronunciandosi in merito a una richiesta di rimborso IVA di una società fiduciaria riferita agli anni 1983 e 1984, ossia relativa a un periodo anteriore alla riforma operata con la L. 1/91.
In particolare, poiché la disciplina previgente (L. 1966/39) consentiva alle fiduciarie di esercitare un’attività di gestione di portafogli titoli sulla base di un mandato generale di disposizione sui patrimoni dei clienti, viene ribadito che le operazioni consistenti nella cessione di titoli intestati alla fiduciaria, effettuate su mandato dei fiducianti, dovevano essere computate ai fini della formazione del pro rata della prima, in quanto rientranti nell’attività di amministrazione da essa svolta (in tal senso cfr. Cass. n. 11267/2001).
Invece, nell’ambito della nuova disciplina introdotta con la L. 1/91, le fiduciarie c.d. “statiche” possono effettuare cessioni di titoli e valori mobiliari (esenti da IVA ex art. 10 n. 4 del DPR 633/72) solo in virtù di un mandato specifico conferito dai clienti.
A fronte del mutato quadro normativo, dunque, è stato riconosciuto che le suddette cessioni di titoli non concorrono al calcolo del pro rata di detrazione della fiduciaria, in quanto operazioni strumentali rispetto a quelle tipiche di tali società (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 352/2002). Tale soluzione deriva dal fatto che, ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72, per il calcolo del pro rata non deve tenersi conto delle operazioni esenti di cui ai nn. da 1) a 9) dell’art. 10 del medesimo decreto, ove accessorie alle operazioni imponibili.
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