Il contribuente deve poter accedere alla rateazione se è omesso l’avviso bonario
Gentile Redazione,
il vostro articolo a commento della sentenza di Cassazione n. 2870/2019 (si veda “Riduzione a 1/3 con il pagamento entro 30 giorni dalla cartella” del 1° febbraio 2019) mi offre lo spunto per condividere con voi una personale considerazione su una tema pratico, forse poco approfondito dalle parti in causa: Agenzia delle Entrate, professionisti e giudici chiamati a dirimere la questione relativa alla omissione del presupposto avviso di irregolarità e delle conseguenti possibilità concesse al contribuente.
Tralascio in questa sede la diatriba circa la nullità o meno della cartella non preceduta dall’avviso. Mi interessa condividere piuttosto il mio pensiero sulla possibilità di accedere agli aspetti premiali previsti per la fattispecie in questione. In pratica una sorta di rimessione in termini.
Bene, come dice l’autrice dell’articolo, allo stato dei fatti segniamo questo punto importante a favore del contribuente rappresentato dalla pronuncia della Suprema Corte. Agevolazione che tra l’altro – senza scomodare lo Statuto del contribuente o altre leggi – ritengo doverosa in uno Stato (vero) di diritto.
Se c’è stata omissione (verificata) di un atto presupposto, la cui causa è da imputare all’Agenzia, non vedo perché debba essere il contribuente a pagarne le negative conseguenze, perdendo i benefici previsti da una chiara norma: art. 2 comma 2 del DLgs. 462/97 (“l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”) e art. 3-bis del DLgs. 462/97 (“le somme dovute ai sensi dell’articolo 2 comma 2 ... possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”).
Sia gli Uffici sia i giudici, appurata l’effettiva omissione, acconsentono il pagamento con sanzioni ridotte al terzo delle somme intimate.
Spesso, tuttavia, tale soluzione non risolve il problema in capo al soggetto debitore, in quanto le somme iscritte a ruolo sono di importo cosi rilevante da richiedere necessariamente la rateazione.
Ed è qui, credo, che il sistema va in corto circuito.
L’avviso bonario, se pagato nei 30 giorni dal ricevimento, gode non solo della riduzione al terzo delle sanzioni ma anche della possibilità di rateazione (vedi articoli sopra richiamati), oltre che della non corresponsione dell’aggio di riscossione (in quanto ancora non iscritto a ruolo: art 2 comma 2 del DLgs. 462/97 “L’iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”).
Intervenuta la cartella, non mi risulta (salvo mio errore) che l’Agenzia permetta una rimessione in termini anche della rateazione. In pratica, l’Agenzia “abbuona” le sanzioni maggiorate (riducendole dal 30% al 10%), ma non permette il pagamento dilazionato così come previsto per la liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 600/73 (accedendo al sito https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php).
È indubbio che in simile fattispecie il mancato ricevimento del preavviso causa un concreto pregiudizio patrimoniale in quanto:
- impedisce di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni (ridotte al 10% anziché subire quelle “piene” del 30%);
- impedisce di accedere alla rateizzazione delle somme prevista dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 (“le somme dovute ai sensi dell’articolo 2 comma 2 …possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”);
- causa l’addebito di maggiori interessi e degli aggi di riscossione.
Non mi risulta, tantomeno, che in merito ci siano state pronunce giurisprudenziali. Personalmente, sul tema ho in corso un contenzioso su cui però il giudice non si è a oggi pronunciato (l’Agenzia ha rifiutato il pagamento rateale e lo sgravio dei maggiori interessi da iscrizione a ruolo, oltre che dell’aggio!).
Insomma, non basta concedere/sentenziare la riduzione al terzo delle sanzioni: il contribuente ha diritto di non subire il pregiudizio patrimoniale derivante da omissioni e errori a lui non imputabili.
Ecco perché, almeno i giudici, accogliendo le istanze del contribuente dovrebbero demandare all’Agenzia di rimettere in termini il contribuente: su tutti gli aspetti premiali previsti per l’avviso bonario e non solo per la riduzione delle sanzioni.
Dal canto suo, l’Agenzia si dovrebbe attivare – senza per questo essere costretta da un giudice - con procedure ad hoc che rimettano il contribuente nella medesima posizione di chi ha ricevuto regolarmente l’avviso bonario.
Sandro La Ciacera
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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