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NOTIZIE IN BREVE

Società di comodo anche senza autorizzazione amministrativa se c’è inerzia del contribuente

/ REDAZIONE

Sabato, 2 febbraio 2019

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La disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94 può essere disapplicata anche in caso di lungaggini amministrative inerenti il procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività, a condizione però che i relativi procedimenti siano stati attivati tempestivamente e coltivati dal contribuente. Con tale motivazione, la Cassazione, nella pronuncia n. 3063 del 1° febbraio 2019, respinge il ricorso di un’azienda operante nel settore dell’agriturismo, la quale, invocando la sussistenza di impedimenti di carattere oggettivo allo svolgimento dell’attività, richiedeva la disapplicazione della disciplina ai sensi dell’art. 30 comma 4-bis della L. 724/94.

Più nel dettaglio, l’iter procedurale aveva seguito le seguenti fasi:
- 30 maggio 2006, ottenimento della certificazione di agibilità dei locali destinati ad agriturismo;
- 11 settembre 2006, presentazione dell’istanza di certificazione di prevenzione incendi (sebbene datata 29 dicembre 2005);
- 9 marzo 2007 (dopo la notifica del PVC), richiesta di autorizzazione sanitaria;
- 16 luglio 2007, ottenimento dell’autorizzazione sanitaria;
- 20 febbraio 2007 (dopo la notifica del PVC), presentazione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

La descritta tempistica, ad avviso della Suprema Corte, non integra un’ipotesi di situazione di carattere oggettivo, come prevista dall’art. 30 comma 4-bis della L. 724/94; infatti, seppur, in linea di principio, tale ipotesi ricorra anche nel caso in cui l’inoperatività sia derivata dalla mancanza di autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, la disapplicazione della disciplina delle società non operative opera a condizione che la suddetta situazione non sia addebitabile all’inerzia del contribuente o, comunque, all’intempestiva attivazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Nel caso di specie, non si trattava dunque di un impedimento oggettivo cioè derivante da situazioni specifiche e indipendenti dalla volontà del contribuente, bensì di un caso di inerzia del contribuente.

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