Tutela reintegratoria attenuata se il licenziamento è per fusione societaria
La fattispecie deve essere assimilata non a un’ipotesi di nullità ma di manifesta insussistenza del fatto alla base del licenziamento
La sentenza della Cassazione n. 3186, depositata ieri, 4 febbraio 2019, fa il punto sulle conseguenze di un licenziamento invalido perché motivato in relazione a una prossima fusione societaria, individuando nella c.d. tutela reintegratoria attenuata di cui al comma 4 dell’art. 18 della L. 300/70 la misura applicabile.
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte era evidente l’illegittimità del licenziamento per il suo collegamento ad una fattispecie riconducibile ad un trasferimento d’azienda. Un datore di lavoro comunicava ad una lavoratrice addetta al servizio paghe che il suo posto di lavoro sarebbe stato soppresso perché i relativi compiti erano destinati ad essere trasferiti ad una consociata in previsione di un’operazione di fusione che avrebbe visto la consociata assorbire
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