Responsabilità solidale del committente per tutto il credito retributivo maturato
La recente giurisprudenza ha precisato contenuti e limiti sotto il profilo soggettivo e oggettivo
L’art. 29 del DLgs. 276/2003 individua l’ambito di applicazione del regime di solidarietà previsto dal legislatore tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore, in caso di appalto di opere o di servizi.
La giurisprudenza, anche di recente, ha precisato contenuti e limiti di tale regime.
Il citato art. 29, al comma 2, primo periodo, testualmente dispone che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
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