Diversa applicazione delle revocatorie nel Codice della crisi
Il contrasto interpretativo sulle revocatorie era stato risolto solo dalla Cassazione
La Cassazione, con ordinanza n. 3778, depositata ieri, rimarca il principio secondo il quale, in ragione delle differenti funzioni espletate, l’azione revocatoria “ordinaria” e quella “fallimentare” hanno un campo di applicazione ed un trattamento normativo non necessariamente coincidente.
L’espressa esclusione della revocatoria fallimentare ad una precisa fattispecie, quindi, non si estende (implicitamente) anche alla revocatoria ordinaria.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva ritenuto che l’esenzione dalla revocabilità, ex art. 67 comma 3 lett. e) del RD 267/42, per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo omologato ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42, dovesse estendersi tanto all’azione revocatoria
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