Regime degli impatriati con requisiti maturati anche non nello stesso tempo
Lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero e l’iscrizione all’AIRE rilevano al momento del rientro in Italia
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 32, 34 e 36 pubblicate ieri, 12 febbraio 2019, torna sui requisiti per l’applicabilità del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Nella risposta n. 32 viene analizzato principalmente il requisito dello svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi e si afferma che tale requisito non sussiste nel caso in cui un contribuente rientri nel 2019, abbia frequentato dal 5 gennaio al 21 dicembre 2017 un corso universitario in Francia ed abbia iniziato a lavorare nel Regno Unito dal 16 aprile 2018. In tal caso, secondo l’Agenzia, la permanenza per motivi di lavoro sarebbe inferiore ai 24 mesi.
Diversamente, il requisito potrebbe considerarsi
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41