Energia da fotovoltaico oltre i 260.000 kWh nel reddito d’impresa
Reddito da determinare forfetariamente solo se ricorre uno dei tre requisiti di connessione con l’attività agricola
Il corretto trattamento fiscale della produzione di energia fotovoltaica, così come stabilito dall’art. 1 comma 423 della L. n. 266/2005, fa ancora discutere. Con la risposta a interpello n. 33/2019, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dopo avere premesso che l’eccedenza opera rispetto al limite di 260.000 kWh (“franchigia”), che la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta come reddito d’impresa, da determinare forfetariamente solo nel caso in cui siano rispettati i criteri di connessione indicati nella circolare n. 32/2009.
Una società agricola, esercente l’attività di “Coltivazione di cereali (escluso il riso)” (codice attività “011110”), ...
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