Autovalutazione del rischio riciclaggio obbligatoria anche per i professionisti
La regola tecnica del CNDCEC individua il modello sulla base delle indicazioni comunitarie
L’art. 15 del DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, disciplina la valutazione del rischio, ponendo in capo alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione il compito di stabilire criteri e metodologie di valutazione del rischio commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati. Questi ultimi devono adottare procedure di valutazione del rischio “oggettive e coerenti” rispetto alle indicazioni fornite dalle autorità di vigilanza e dagli organismi di autoregolamentazione, in considerazione dei fattori di rischio connessi alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti/servizi offerti.
Per quanto concerne i professionisti, l’elencazione sommaria
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41