Nuove agevolazioni per le aziende che svolgono attività economiche nelle ZES
Nelle zone economiche speciali si possono istituire zone franche intercluse in cui è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi
L’art. 3-ter del DL n. 135/2018 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 12/2019, in vigore dal 13 febbraio scorso, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina istitutiva delle c.d. zone economiche speciali (ZES), prevista dall’art. 5 del DL n. 91/2017.
Preme ricordare, al riguardo, che l’OCSE aveva già identificato quattro diverse tipologie di zone economiche speciali: le zone di libero scambio (free trade zone), le export processing zone (che agevolano la riesportazione dei soli beni che, venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto), le zone economiche speciali vere e proprie (che consentono alle imprese che investono in quelle aree di fruire di agevolazioni e semplificazioni amministrative) e le zone speciali industriali (che limitano
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